Responsabilità dei vettoriaerei nei confronti dei passeggeri e del loro bagaglio
Versione applicabile dal 26 agosto 2026
La presente informativa sintetizza le regole di responsabilità applicabiliai vettori aerei dell’Unione europea in conformità con la Convenzione diMontreal del 28 maggio 1999, il regolamento (CE) n. 2027/97 come modificato dalregolamento (CE) n. 889/2002 e la normativa applicabile.I limiti di responsabilità sono espressi in Diritti Speciali di Prelievo(“DSP”), un’unità di conto definita dal Fondo Monetario Internazionale. Gliimporti indicati di seguito sono suscettibili di revisione in conformità con lenorme applicabili.
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· Compensazione in caso didecesso o infortunio
Non sono previsti limiti finanziari alla responsabilità in caso di lesionipersonali o di decesso di un passeggero. Per qualsiasi danno non superiore a151.880 DSP (o l’equivalente approssimativo in valuta locale), il vettore aereonon può contestare le richieste di compensazione. Oltre tale importo, ilvettore aereo può escludere o limitare la propria responsabilità dimostrando dinon essere stato negligente o colpevole in altro modo.
Versamento degli anticipi
In caso di decesso o infortunio di un passeggero, il vettore aereo deveversare un anticipo per coprire le esigenze economiche immediate entro quindici(15) giorni dall’identificazione della persona avente diritto allacompensazione. In caso di decesso, tale anticipo non può essere inferiore a16.000 DSP (o l’equivalente approssimativo in valuta locale).
Ritardo dei passeggeri
In caso di ritardo dei passeggeri, il vettore aereo è responsabile deidanni, a meno che non abbia adottato tutte le misure ragionevolmentepraticabili per evitarli o non sia stato impossibile adottare tali misure. Laresponsabilità in caso di ritardo dei passeggeri è limitata a 6.303 DSP (ol’equivalente approssimativo in valuta locale).
Ritardo bagaglio
In caso di ritardo del bagaglio, il vettore aereo è responsabile dei danni,a meno che non abbia adottato tutte le misure ragionevoli per evitarli o nonsia stato possibile adottare tali misure. La responsabilità in caso di ritardodel bagaglio è limitata a 1.519 DSP (o l’equivalente approssimativo in valutalocale).
Distruzione, smarrimento odanneggiamento del bagaglio
Il vettore aereo è responsabile per la distruzione, la perdita o ildanneggiamento del bagaglio, fino a 1.519 DSP (o l’equivalente approssimativoin valuta locale). Quando il bagaglio viene trasportato come bagaglioregistrato, il vettore aereo è responsabile anche se non vi è colpa da partesua, a meno che il bagaglio non fosse difettoso. Quando il bagaglio vienetrasportato come bagaglio a mano, il vettore è responsabile solo in caso di suacolpa.
Limiti di responsabilità piùelevati per il bagaglio
Un passeggero può beneficiare di un limite di responsabilità più elevatorilasciando una dichiarazione speciale al più tardi al momento del check-in epagando un supplemento.
Reclami relativi al bagaglio
In caso di danneggiamento, ritardo, perdita o distruzione del bagaglio, ilpasseggero interessato deve presentare reclamo per iscritto al vettore aereo ilprima possibile e, comunque, entro sette giorni (in caso di danni al bagaglioregistrato) e ventuno giorni (in caso di ritardo nel trasporto del bagaglio)dalla data in cui il bagaglio è stato messo a sua disposizione.
Responsabilità del vettorecon il quale è stato stipulato un contratto e del vettore di fatto
Se il vettore aereo che effettua il volo non è lo stesso con cui è statostipulato un contratto, il passeggero ha il diritto di presentare un reclamoall’uno o all'altro. Se sul biglietto di trasporto è riportato il nome o ilcodice di un vettore aereo, tale vettore è quello con cui è stato stipulato uncontratto.
Termini per il ricorso
Qualsiasi azione per il risarcimento dei danni deve essere promossa entrodue anni dalla data di arrivo dell’aeromobile o dalla data in cui l’aeromobileavrebbe dovuto atterrare.
Base delle regole di cuisopra
Le norme sopra descritte si basano sulla Convenzione di Montreal del 28maggio 1999, attuata nella Comunità dal regolamento (CE) n. 2027/97 (comemodificato dal regolamento (CE) n. 889/2002) e dalla legislazione nazionaledegli Stati membri.
Avvertenza
La presente informativa è fornita conformemente alla normativa applicabilee solo a scopo informativo.
Non costituisce né una base autonoma di reclamo, né un’interpretazioneesaustiva delle disposizioni applicabili della Convenzione di Montreal, delregolamento (CE) n. 2027/97 come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 odi qualsiasi altro regolamento applicabile.
La presente informativa non ha valore contrattuale tra il Passeggero eDreamJet.
In caso di discrepanza, prevarranno le disposizioni della Convenzione diMontreal, della normativa applicabile, delle Condizioni Generali di Trasportodi DreamJet e di qualsiasi altra disposizione imperativa applicabile.