Diritti dei passeggeri

Versione applicabile dal 26 agosto 2026

Ai sensi del Regolamento Europeo (CE) 261/2004 (il “Regolamento”) chestabilisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza aipasseggeri in caso di negato imbarco e cancellazione o ritardo prolungato di unvolo.I diritti descritti nel presente documento si applicano ai passeggeri chesoddisfano le seguenti condizioni cumulative:-         haiuna prenotazione confermata sul volo,-         iltuo check-in viene effettuato e ti presenti al check-in all’ora indicata eprima dell'Ora Limite di Check-in indicata,-         disponidi tutti i documenti di viaggio richiesti dalle autorità della destinazionefinale e da quelle di transito in caso di volo in coincidenza,-         viaggicon un biglietto di trasporto acquistato a una tariffa accessibile al pubblicoo con un biglietto di trasporto emesso nell’ambito di un programma difidelizzazione,-         l’aeroportodi partenza è situato nel territorio dell’Unione europea.Attenzione: se l’aeroporto di partenza è situatoin un paese terzo (non UE), i diritti descritti nel presente documento siapplicano solo se viaggi su un volo di una compagnia dell’Unione europea condestinazione un aeroporto dell’Unione europea e se nessuna regolamentazionelocale è destinata ad applicarsi in partenza da tale paese terzo.